PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per gli anni 2007, 2008 e 2009 di un importo pari a 100 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare, promossi dai comuni, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni, fondazioni o da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore della tutela e dell'assistenza delle persone con disabilità.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano

 

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prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

      2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

          «o-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza».

Art. 3.

      1. Ai lavoratori genitori di persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, al fine di conseguire il massimo della pensione, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Art. 4.

      1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

      «4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai ciechi civili assoluti, di cui all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, ai sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970,

 

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n. 381, e successive modificazioni, titolari di pensione, e ai soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

Art. 5.

      1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il beneficiario sia persona con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 100 per cento».
      2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i limiti del reddito entro i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.